1. Al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato, trasferito d'ufficio nelle regioni Campania, Calabria, Sicilia, Puglia, Basilicata e Sardegna, nonché nelle città di Roma, Milano, Torino e Genova, è attribuita per quattro anni una indennità mensile determinata in base al doppio dell'importo previsto quale diaria giornaliera per il trattamento di missione dalle tabelle allegate alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, come modificata dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, e successivamente da ultimo rideterminato con decreto del Ministro del tesoro 11 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 14 maggio 1985.
1. Al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato, trasferito ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, l'aumento previsto dall'articolo 12 della legge 26 luglio 1978, n. 417, compete in misura pari a nove volte la mensilità della indennità integrativa speciale in godimento.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale